Avvertenza: 
 
    Si    procede    alla    ripubblicazione    del     testo     del
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con  la  legge  di
conversione 23 febbraio 2024, n. 18, recante:  «Disposizioni  urgenti
in materia di termini normativi.», corredato delle relative note,  ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione  del  testo
unico delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla
emanazione dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 6-quater, del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di  un  contingente  di
segretari comunali  e  provinciali  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024». 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a  tempo  indeterminato
relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024». 
  3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato
relative alle cessazioni verificatesi  negli  anni  precedenti,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2,  le  parole:  «e  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31  dicembre  2023»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,  in
materia di rafforzamento della capacita'  amministrativa  degli  enti
territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
  «3-ter.1. Gli enti locali  ubicati  nel  territorio  della  regione
Calabria sono altresi' autorizzati, a valere sulle risorse di cui  al
comma 3-quinquies del presente articolo, in  deroga  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  all'articolo
259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  a
bandire procedure selettive per  l'accesso  a  forme  contrattuali  a
tempo determinato e a tempo parziale  di  diciotto  ore  settimanali,
della durata di  diciotto  mesi,  alle  quali  sono  prioritariamente
ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di  inclusione  sociale
rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita'  in
deroga, realizzati a seguito  dell'accordo  quadro  sui  criteri  per
l'accesso agli ammortizzatori sociali in  deroga  in  Calabria,  anno
2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il
7 dicembre 2016, nonche' i soggetti beneficiari delle  risorse  degli
accordi di programma di cui alle  deliberazioni  della  giunta  della
regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n.  404  del  30  agosto
2017, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni  e  in  possesso
dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego»; 
  b) al comma  3-quater,  le  parole:  «commi  3-bis  e  3-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»; 
  c) al comma 3-quinquies: 
  1) le parole:  «commi  3-bis  e  3-ter»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»; 
  2) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti:  «30
settembre 2024». 
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo
indeterminato a valere su apposito Fondo,  le  parole:  «31  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
riguardante  l'autorizzazione  per  il  Ministero   dell'interno   ad
assumere determinate unita' di personale, in aggiunta  alle  facolta'
assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  nell'ambito  della
vigente dotazione organica, le parole: «fino  al  31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate  in  materia
di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; 
    b) al comma  495,  relativo  all'assunzione  in  deroga  a  tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita',
le parole: «30 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024». 
  6-bis.  I  lavoratori  inseriti  nell'elenco   regionale   di   cui
all'articolo 30, comma 1, della  legge  della  Regione  siciliana  28
gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20,
comma 1, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  possono
essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori
a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo  parziale,
anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualita' di  lavoratori
sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di  fabbisogno  del
personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  a  valere  sulle   risorse
stanziate dall'articolo  26,  comma  8,  della  legge  della  Regione
siciliana 8 maggio 2018, n. 8. 
  7. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e  2021,  per
il triennio 2021-2023 e per  l'anno  2022  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  134  del  12
giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20  agosto  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  29  marzo  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonche'
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11  maggio  2023,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al
31 dicembre 2024. 
  8.  Al  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per  il
Ministero dell'interno  ad  assumere  unita'  di  personale  a  tempo
determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza  (PNRR),  le  parole:  «per  il  biennio  2022-2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»; 
    b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in
particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  parole:  «per   il   biennio
2022-2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «per   il   triennio
2022-2024». 
  9.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione  per
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  a  bandire   apposite
procedure concorsuali, secondo le modalita'  semplificate  in  deroga
alle ordinarie  procedure  di  mobilita',  ovvero  a  procedere  allo
scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di  concorsi  pubblici,  le
parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per il triennio 2022-2024»; 
    b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di
durata dei  contratti  a  tempo  determinato  del  personale  addetto
all'Ufficio per il processo, le  parole:  «della  durata  massima  di
trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza  non
successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga,»; 
    c) all'articolo 13,  comma  1,  concernente  il  reclutamento  di
personale a tempo determinato per il supporto alle linee  progettuali
per la giustizia del PNRR: 
      1) all'alinea: 
        1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi,  con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della durata di trentasei mesi,  prorogabile  fino  al  30
giugno 2026»; 
        1.2)  le  parole:  «5.410  unita'»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «4.745 unita'»; 
        1.3) dopo le parole:  «non  dirigenziale»  sono  inserite  le
seguenti: «, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»; 
      2) alla lettera a), le parole: «1.660 unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.100 unita'»; 
      3) alla lettera b), le parole:  «750  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «145 unita'»; 
      4) alla lettera c), le parole: «3.000 unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.500 unita'». 
  10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  parole:  «per  il   triennio
2021-2023»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «per   il   periodo
2021-2024». 
  11. All'articolo 1, comma 884, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, che concerne l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle
finanze a bandire specifiche procedure concorsuali, le  parole:  «per
l'anno  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  il  triennio
2022-2024». 
  12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del  decreto-legge  16  giugno
2022, n. 68, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  agosto
2022, n. 108, in materia  di  supporto  alle  amministrazioni  locali
titolari  di  interventi  del  PNRR,  le  parole:  «per  il   biennio
2022-2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «per   il   triennio
2022-2024». 
  13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c)  della  legge  31
agosto  2022,  n.  130,  relativo  alle   assunzioni   di   personale
dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento delle finanze, le parole:  «per  l'anno  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024». 
  14. Il termine per le assunzioni  di  personale  della  Guardia  di
finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023,  dall'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in
relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni  2020,
2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed  e),
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dall'articolo  19,  comma  1,
lettere b)  e  c),  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30  dicembre
2020, n. 178, dall'articolo  1,  comma  961-sexies,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12,  lettera  a),  e
comma 25, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al  31
dicembre 2024. 
  15. Il termine per  le  assunzioni  di  personale  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per
gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle  cessazioni  dal
servizio  verificatesi  negli  anni  2019,   2020,   2021   e   2022,
dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e)  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19,  comma  1,  lettere
a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  dall'articolo
1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2,  lettera  c),
del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.   146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1,
commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29  dicembre  2022,
n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del  decreto-legge  22
aprile 2023 n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 
  16. All'articolo 3 della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  recante
disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  10-bis,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  al  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le parole: «31  dicembre  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole:  «31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b)  al  comma  10-ter,  relativo  alla  sospensione  dei  termini
prescrizionali  per  gli  obblighi   contributivi   in   favore   dei
collaboratori coordinati  e  continuativi  e  figure  assimilate,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024». 
  17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo al regime sanzionatorio per  il  mancato  pagamento  nei
termini dei contributi previdenziali e assistenziali da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni,  le  parole:  «31  dicembre  2023»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  18. Fino al 31 dicembre 2024,  per  assicurare  l'espletamento  dei
propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello  Stato,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, e'  autorizzata  ad
avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di  comando,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  19.   Il   termine   per   l'autorizzazione    all'assunzione    di
trecentocinquanta  unita'  appartenenti   all'area   III,   posizione
economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma  317,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il
Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  anche  allo
scopo di prevenire l'instaurazione  di  nuove  procedure  europee  di
infrazione e di superare quelle in corso, e' prorogato al 31 dicembre
2024. 
  20.  Il  termine  per  l'autorizzazione  all'assunzione   a   tempo
determinato del  contingente  massimo  di  centocinquanta  unita'  da
inquadrare  nell'area  III,  posizione   economica   F1,   ai   sensi
dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
relativo all'assunzione presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica di  personale  da  assegnare  funzionalmente  ai
commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto del
dissesto idrogeologico, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 
  21. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  ai  sensi  degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  234  del  5
ottobre 2019, relativo alle procedure di  reclutamento  di  personale
dirigenziale e non dirigenziale del ruolo  Agricoltura  e  del  ruolo
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari  (ICQRF)  da  parte  del  Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024. 
  22. All'articolo 1, comma 18-bis,  del  decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura,  entro  il  31
dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unita'  di  personale  mediante
scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento  di  1.052  unita'  di  personale  non
dirigenziale a tempo indeterminato,  da  inquadrare  nella  II  Area,
posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2024». 
  22-bis. Al  comma  27-bis  dell'articolo  1  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio  2022,  n.  15,  in  materia  di  procedure  selettive   per
l'assunzione  di  personale  non  dirigenziale  presso   la   regione
Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «negli  anni  2022  e  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita'  di
cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora
utilizzate nel quadro dell'applicazione della  medesima  disposizione
possono  essere  assegnate   all'Azienda   Calabria   Lavoro   ovvero
all'Agenzia regionale per le  politiche  attive  del  lavoro -  ARPAL
Calabria per l'attivazione di procedure di  stabilizzazione  volte  a
ridurre  il  precariato,  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dalla
legislazione vigente». 
  22-ter. Al fine di garantire la continuita' nella presa  in  carico
dei  beneficiari  delle   misure   attuate   dal   servizio   sociale
professionale comunale e di attuare le finalita' di cui  all'articolo
1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il  personale
con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui
all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti  di
servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma,  sono  differiti
al 31 dicembre 2024. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  6-quater,
          del decreto-legge 29 dicembre  2011,  n.  216  (Proroga  di
          termini previsti da disposizioni  legislative),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  2011,   n.   302,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni). -
          1. - 6-ter. Omissis. 
                6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al  comma
          2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,
          n.  203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          dicembre  2005,  n.  248,  la  possibilita'   di   utilizzo
          temporaneo del contingente di personale in servizio  presso
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, secondo le modalita'  del  comma  3  del  medesimo
          articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2024. 
                6-quinquies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  5,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2013, n. 304, e  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2014,  n.  15,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni). - 1. - 4. Omissis. 
                5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
          dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2024. 
                6. - 14. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del
          decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014,  n.  302,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2015,  n.  11,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Omissis. 
                2.  Il  termine  per  procedere  alle  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
          2019, 2020, 2021 e 2022, previste dall'articolo 3, commi  1
          e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
          dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          prorogato al 31 dicembre 2024 e le relative  autorizzazioni
          ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
          31 dicembre 2024. 
                3. Omissis. 
                4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, sono  prorogate  al  31  dicembre
          2024. 
                5. - 12-quater. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  commi  3-ter.1,
          3-quater e 3-quinquies, del decreto-legge 22  aprile  2023,
          n. 44 (Disposizioni  urgenti  per  il  rafforzamento  della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni  pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n.  95,
          e convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
          2023, n. 74, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Disposizioni  in  materia  di  rafforzamento
          della capacita' amministrativa degli enti territoriali).  -
          1. - 3-ter. Omissis. 
                3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della
          regione Calabria sono altresi' autorizzati, a valere  sulle
          risorse di cui al comma 3-quinquies del presente  articolo,
          in deroga all'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma  6,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, a bandire procedure selettive per  l'accesso  a  forme
          contrattuali a tempo determinato  e  a  tempo  parziale  di
          diciotto ore settimanali, della durata  di  diciotto  mesi,
          alle quali  sono  prioritariamente  ammessi  i  tirocinanti
          rientranti nei percorsi di  inclusione  sociale  rivolti  a
          disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita'  in
          deroga,  realizzati  a  seguito  dell'accordo  quadro   sui
          criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga
          in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto  tra  la  regione
          Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016,  nonche'  i
          soggetti  beneficiari  delle  risorse  degli   accordi   di
          programma di cui  alle  deliberazioni  della  giunta  della
          regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del  30
          agosto 2017, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni
          e in possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  al  pubblico
          impiego. 
                3-quater. Con decreto del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro per gli  affari  europei,
          il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,  previa  intesa
          in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   sono
          individuate le modalita' di attuazione di  quanto  disposto
          dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1 del presente articolo. 
                3-quinquies. Per la  copertura  dell'onere  sostenuto
          dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede  nel
          territorio regionale per le assunzioni previste  dai  commi
          3-bis, 3-ter e  3-ter.1,  e'  autorizzata  la  spesa  di  2
          milioni di euro per l'anno 2023 e  di  5  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse  sono
          ripartite tra le amministrazioni con decreto  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e
          il PNRR, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali.  A  tale  fine   le   amministrazioni   interessate
          comunicano alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre
          2024, le  esigenze  di  personale  strettamente  necessarie
          all'attuazione delle finalita' di cui ai commi 3-bis, 3-ter
          e 3-ter.1, il  cui  costo  non  sia  sostenibile  ai  sensi
          dell'articolo 33, comma  2,  del  decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili  nel
          bilancio degli enti. Le amministrazioni  beneficiarie  sono
          tenute a riversare ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
          bilancio  dello  Stato   l'importo   del   contributo   non
          utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti
          dal presente comma, pari a 2 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023 e a 5 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2024, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  607,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234. 
                4.-6-sexies. Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1148,
          lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.  n.
          62, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1.  -  1148.  In  materia  di  graduatorie   e
          assunzioni  presso  le  pubbliche   amministrazioni,   sono
          disposte le seguenti proroghe di termini: 
                  a). - d). Omissis; 
                  e)  il  termine  per  procedere   alle   assunzioni
          autorizzate con il decreto previsto all'articolo  1,  comma
          365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2024; 
                  f). - h). Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 313, della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302,  S.O.  n.  62,
          come modificato dalla presente legge: 
                «313. Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei
          necessari standard  di  funzionalita'  dell'Amministrazione
          dell'interno, anche in relazione ai  peculiari  compiti  in
          materia di immigrazione e  ordine  pubblico,  il  Ministero
          dell'interno e' autorizzato, fino al 31 dicembre  2024,  in
          aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente, nell'ambito della vigente dotazione  organica,  ad
          assumere le seguenti unita'  di  personale  della  carriera
          prefettizia e di livello dirigenziale  e  non  dirigenziale
          dell'Amministrazione civile dell'interno, cosi'  suddiviso:
          a) 50 unita'  nella  qualifica  iniziale  di  accesso  alla
          carriera prefettizia; b) 25 unita' nella qualifica iniziale
          di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni  Centrali;  c)
          250 unita' nell'Area III, posizione economica  F1;  d)  450
          unita' nell'Area II, posizione economica F2. Agli oneri  di
          cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno
          degli anni 2019  e  2020  e  ad  euro  34.878.609  annui  a
          decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse  del
          fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera  b),  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai  sensi
          del comma 298 del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 162 e 495,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.  n.
          45, come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                162. Le convenzioni stipulate ai sensi  dell'articolo
          78, comma 2, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  per
          l'utilizzazione di  lavoratori  socialmente  utili  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo   28
          febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 30 giugno 2024  nei
          limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                Omissis. 
                495. Al fine di semplificare  le  assunzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145,  le  amministrazioni   pubbliche   utilizzatrici   dei
          lavoratori socialmente utili di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  e
          all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo  7  agosto
          1997,  n.  280,  nonche'  dei  lavoratori  gia'  rientranti
          nell'abrogato  articolo  7  del  decreto   legislativo   1°
          dicembre 1997,  n.  468,  e  dei  lavoratori  impegnati  in
          attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
          lavoro a tempo determinato o  contratti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa nonche' mediante altre  tipologie
          contrattuali,  possono  procedere  all'assunzione  a  tempo
          indeterminato,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          parziale, anche in deroga, fino  al  31  dicembre  2024  in
          qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla   dotazione
          organica, al  piano  di  fabbisogno  del  personale  ed  ai
          vincoli  assunzionali  previsti  dalla  vigente   normativa
          limitatamente alle risorse  di  cui  al  comma  497,  primo
          periodo. I lavoratori che alla data del  31  dicembre  2016
          erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili  ai
          sensi degli articoli 4, commi  6  e  21,  e  9,  comma  25,
          lettera b), del decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996,  n.  608,  possono  essere  assunti  dalle  pubbliche
          amministrazioni che ne erano  utilizzatrici  alla  predetta
          data, a tempo indeterminato, anche con contratti di  lavoro
          a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
          in qualita' di lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione
          organica e al piano di fabbisogno  del  personale  previsti
          dalla vigente normativa limitatamente alle risorse  di  cui
          al primo periodo del comma 497 del presente articolo.». 
              - La legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014,  n.
          5 (Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'anno
          2014. Legge di stabilita' regionale), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 31 gennaio 2014,
          n. 5, S.O. n. 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  1,  del
          decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  (Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: 
                «Art. 20 (Superamento del precariato nelle  pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                  a) risulti in servizio successivamente alla data di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
                  b) sia stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
                  c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2022,  alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
                2.-14. Omissis.». 
              - La legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n.  8
          (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno  2018.
          Legge  di  stabilita'  regionale),  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 maggio  2018,
          n. 21, S.O. n. 21. 
              - Si riporta il testo degli articoli  16,  comma  1,  e
          18-bis, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36
          (Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione  del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,  come
          modificati dalla presente legge: 
                «Art.    16    (Potenziamento     della     capacita'
          amministrativa   del   Ministero   dell'interno   ai   fini
          dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
          - PNRR). - 1. Al fine di garantire  le  attivita'  connesse
          alla  gestione,  all'erogazione,  al  monitoraggio   e   al
          controllo  dei  finanziamenti  statali  agli   investimenti
          comunali e di  quelli  destinati  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco per i  progetti  del  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza  (PNRR),  in   deroga   ai   vincoli
          assunzionali  previsti   dalla   disciplina   vigente,   il
          Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  per  il  triennio
          2022-2024 ad assumere per le esigenze del Dipartimento  per
          gli affari interni e territoriali - Direzione centrale  per
          la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del  fuoco,
          del soccorso pubblico e della  difesa  civile  -  Direzione
          centrale per le risorse  logistiche  e  strumentali,  anche
          mediante scorrimento di  vigenti  graduatorie  di  concorsi
          pubblici, 30 unita' di personale, da  inquadrare  nell'Area
          III,  posizione  economica  F1,   del   comparto   Funzioni
          centrali, nei profili professionali economico, informatico,
          giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato
          a tempo determinato, di durata complessiva anche  superiore
          a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei
          progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026. 
                2. Omissis.». 
                «Art. 18-bis (Misure per  favorire  l'attuazione  del
          PNRR). - 1.-10. Omissis. 
                11.  Per  il  rafforzamento,  in  particolare,  delle
          articolazioni   territoriali   del    Dipartimento    della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,   in   relazione   alle
          finalita'  previste   dall'articolo   8,   comma   1,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per
          il triennio 2022-2024, a reclutare con contratto di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, nei limiti della  vigente  dotazione
          organica, un contingente  di  50  unita'  di  personale  da
          inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza  il
          previo svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante
          l'indizione di apposite procedure concorsuali  pubbliche  o
          lo  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di   concorsi
          pubblici. A tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          1.175.111 per l'anno 2022  e  di  euro  2.350.222  annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente
          comma si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
                12. Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  7-bis,  comma  1,
          dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 13, comma 1,  del
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  9  giugno  2021,  n.  136,  e  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  7-bis  (Reclutamento  di  personale   per   il
          Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Al  fine  di
          avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio  degli
          interventi del PNRR, nonche' di attuare la  gestione  e  il
          coordinamento dello stesso, il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' autorizzato, per il triennio 2022-2024,  a
          bandire apposite procedure concorsuali  pubbliche,  secondo
          le  modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga
          alle ordinarie procedure di mobilita', ovvero  a  procedere
          allo scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di  concorsi
          pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
          lavoro subordinato a tempo indeterminato, per  le  esigenze
          dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in  aggiunta  alle
          vigenti facolta' assunzionali e nei  limiti  della  vigente
          dotazione organica, un  contingente  di  personale  pari  a
          centoquarantacinque  unita'  da  inquadrare   nel   livello
          iniziale dell'Area III del comparto Funzioni  centrali,  di
          cui cinquanta unita' da  assegnare  al  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello   Stato,   trenta   unita'   al
          Dipartimento del  tesoro,  trenta  unita'  al  Dipartimento
          delle  finanze  e  trentacinque  unita'   al   Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
          e un contingente di  settantacinque  unita'  da  inquadrare
          nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni
          centrali, da assegnare  al  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato. 
                2.-6. Omissis.». 
                «Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). -  1.
          Al fine di supportare le linee di progetto  ricomprese  nel
          PNRR e, in particolare, per favorire la piena  operativita'
          delle strutture organizzative  denominate  ufficio  per  il
          processo, costituite ai sensi dell'articolo  16-octies  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          assicurare   la   celere   definizione   dei   procedimenti
          giudiziari, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  36
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
          della giustizia richiede alla Commissione RIPAM,  che  puo'
          avvalersi  di  Formez   PA,   di   avviare   procedure   di
          reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di  un
          contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
          per  il  processo,  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
          determinato,   non   rinnovabile,   avente   scadenza   non
          successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga,
          e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera  a).
          Nell'ambito di tale contingente, alla corte  di  cassazione
          sono destinati  addetti  all'ufficio  per  il  processo  in
          numero non superiore a 400,  da  assegnarsi  in  virtu'  di
          specifico progetto organizzativo del primo presidente della
          corte  di  cassazione,  con  l'obiettivo  prioritario   del
          contenimento  della  pendenza  nel  settore  civile  e  del
          contenzioso tributario. Al fine di supportare le  linee  di
          progetto di competenza della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire
          la  piena  operativita'   delle   strutture   organizzative
          denominate ufficio per  il  processo  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il
          Segretariato generale della  Giustizia  amministrativa,  di
          seguito    indicato    con     l'espressione     "Giustizia
          amministrativa", per assicurare la celere  definizione  dei
          processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga
          a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  e'  autorizzato  ad  avviare  le
          procedure  di  reclutamento,   per   l'assunzione   di   un
          contingente massimo di 326 unita'  di  addetti  all'ufficio
          per  il  processo,  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
          determinato,   non   rinnovabile,   avente   scadenza   non
          successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga,
          e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera  b),
          cosi' ripartito: 250 unita' complessive per  i  profili  di
          cui al comma 3, lettere a), b) e c), e  76  unita'  per  il
          profilo di cui al comma 3, lettera  d).  I  contingenti  di
          personale di cui al presente comma non  sono  computati  ai
          fini   della   consistenza   della    dotazione    organica
          rispettivamente  del  Ministero  della  giustizia  e  della
          Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui
          al   presente   comma   e'   autorizzata   subordinatamente
          all'approvazione  del   PNRR   da   parte   del   Consiglio
          dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
          del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 12 febbraio 2021. 
                2.-7. Omissis.». 
                «Art.  13  (Reclutamento   di   personale   a   tempo
          determinato per il supporto alle linee progettuali  per  la
          giustizia del PNRR). - 1. Al fine di  assicurare  la  piena
          operativita' dell'ufficio per il processo e  di  supportare
          le linee di progetto  di  competenza  del  Ministero  della
          giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto  previsto
          dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, il Ministero della giustizia richiede  di  avviare  le
          procedure di reclutamento tramite  concorso  per  titoli  e
          prova scritta, alla  Commissione  Interministeriale  RIPAM,
          che puo' avvalersi di Formez  PA  in  relazione  a  profili
          professionali  non  ricompresi  tra  quelli  ordinariamente
          previsti  nell'Amministrazione  giudiziaria,  nel   periodo
          2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
          rinnovabile, della durata di  trentasei  mesi,  prorogabile
          fino al 30 giugno 2026, per un contingente massimo di 4.745
          unita' di personale amministrativo  non  dirigenziale,  nel
          limite di spesa annuo di cui al comma 6, cosi' ripartito: 
                  a) 2.100 unita' complessive per i profili di cui al
          comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); 
                  b) 145 unita' complessive per i profili di  cui  al
          comma 2, lettere b), d) e f); 
                  c) 2.500 unita' per il profilo di cui al  comma  2,
          lettera l). 
                2.-6. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  10,  del
          decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6  novembre
          2021, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre 2021,  n.  233,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi  di
          gestione,   revisione   e   valutazione   della   spesa   e
          miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti).  -
          1. - 9. Omissis. 
                10.  Per  il  rafforzamento   delle   strutture   del
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  ivi
          inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e  i  Nuclei
          di valutazione della spesa di  cui  all'articolo  39  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
          implementazione dei processi di redazione del  bilancio  di
          genere   e   del   bilancio   ambientale,   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il periodo
          2021-2024, a reclutare con contratto di lavoro  subordinato
          a tempo indeterminato, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali, nei limiti della vigente dotazione  organica,
          un contingente di 40  unita'  di  personale  da  inquadrare
          nell'Area III, posizione  economica  F1,  senza  il  previo
          svolgimento  delle   procedure   di   mobilita',   mediante
          l'indizione di apposite procedure concorsuali  pubbliche  o
          scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
          A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375  annui
          a decorrere dall'anno 2022. Anche in  considerazione  delle
          esigenze di cui al presente comma,  all'articolo  1,  comma
          884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
          le  parole:  "per  l'anno  2021"  sono   sostituite   dalle
          seguenti: "per gli anni 2022 e 2023". 
                11. - 18-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 884, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322,  S.O.  n.  46,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                884. Al fine di potenziare e accelerare le  attivita'
          e i servizi  svolti  dalle  ragionerie  territoriali  dello
          Stato nel territorio nazionale nei confronti  degli  uffici
          periferici  delle  amministrazioni  statali,  delle   altre
          amministrazioni  pubbliche  interessate  e  dei  cittadini,
          nonche' di incrementare  il  livello  di  efficienza  degli
          uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto
          anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i
          provvedimenti   adottati    dagli    uffici    territoriali
          dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
          connesse  funzioni  di  supporto  e   coordinamento   delle
          attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
          materia di sicurezza, il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato,  per  il  triennio  2022-2024,  a
          bandire procedure concorsuali, anche  in  deroga  a  quanto
          previsto   dall'articolo   4,   comma   3-quinquies,    del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  e,
          conseguentemente, ad assumere con  contratto  di  lavoro  a
          tempo  indeterminato,  nei  limiti  dell'attuale  dotazione
          organica,  un  contingente  complessivo  di  personale  non
          dirigenziale pari a  550  unita',  di  cui  350  unita'  da
          inquadrare nell'Area III, posizione  economica  F1,  e  100
          unita' nell'Area II, posizione economica F2,  da  destinare
          alle ragionerie territoriali dello Stato e  100  unita'  di
          Area III, posizione economica F1, di cui  60  da  destinare
          alle  commissioni  tributarie  e   40   da   destinare   al
          Dipartimento dell'amministrazione generale del personale  e
          dei servizi, in deroga ai vigenti  vincoli  in  materia  di
          reclutamento di personale nelle pubbliche  amministrazioni,
          ferma  restando  la   possibilita'   di   avvalersi   della
          Commissione    per    l'attuazione    del    progetto    di
          riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni,  di  cui
          all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. Per le medesime finalita' di cui al  presente
          comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:  'l'unificazione
          e  la  rideterminazione  degli  uffici   dirigenziali   non
          generali presso le  articolazioni  periferiche,  apportando
          una  riduzione  del  numero  complessivo  di   uffici   del
          Ministero non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1-sexies,
          del decreto-legge  16  giugno  2022,  n.  68  (Disposizioni
          urgenti   per   la   sicurezza   e   lo   sviluppo    delle
          infrastrutture,   dei   trasporti   e    della    mobilita'
          sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e  per  la
          funzionalita' del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 giugno 2022,  n.  139,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 12 (Misure in materia  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
          e  VAS  e  della   Commissione   tecnica   PNRR-PNIEC).   -
          1.-1.quinquies. Omissis. 
                1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle
          amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR  per
          gli    adempimenti    di    monitoraggio,    controllo    e
          rendicontazione dei finanziamenti destinati  all'attuazione
          degli stessi, con particolare riferimento al controllo  sul
          divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse
          nonche' all'espletamento dei controlli  antimafia  previsti
          dalla normativa vigente, il  Ministero  dell'interno  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze in  relazione  alle
          rispettive competenze sono  autorizzati,  per  il  triennio
          2022-2024, a reclutare con contratto di lavoro  subordinato
          a tempo indeterminato, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali, nei limiti della vigente dotazione  organica,
          un contingente di 700 unita'  di  personale  da  inquadrare
          nell'Area III, posizione economica F1, di  cui  400  unita'
          per  le  esigenze  del   Ministero   dell'interno,   e   in
          particolare  delle   prefetture-uffici   territoriali   del
          Governo, e 300 unita'  per  le  esigenze  del  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato,  e  in  particolare
          delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il  previo
          svolgimento  delle   procedure   di   mobilita',   mediante
          l'indizione di apposite procedure concorsuali  pubbliche  o
          lo  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di   concorsi
          pubblici. A tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a  decorrere
          dall'anno 2023. 
                1-septies.-1.decies. Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  11,
          lettere a), b) e c), della legge 31  agosto  2022,  n.  130
          (Disposizioni  in  materia  di  giustizia  e  di   processo
          tributari),  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   1°
          settembre 2022, n.  204,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  1  (Disposizioni  in  materia   di   giustizia
          tributaria). - 1. - 10. Omissis. 
                11. Per le medesime finalita' indicate nel comma  10,
          a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti  presso  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          delle  finanze  due  uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale aventi funzioni, rispettivamente,  in  materia  di
          status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
          organizzazione e gestione delle procedure  concorsuali  per
          il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla
          Direzione  della  giustizia  tributaria,  nonche'  diciotto
          posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare
          alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di  corti
          di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta'  assunzionali  e  anche  mediante  l'utilizzo   di
          vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
          personale cosi' composto: 
                  a) per gli anni 2023 e 2024, 20 unita' di personale
          dirigenziale non generale, di cui 18  unita'  da  destinare
          alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di  corti
          di giustizia  tributaria  e  2  unita'  da  destinare  alla
          Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
          finanze; 
                  b) per gli anni 2023 e 2024, 50 unita' di personale
          non  dirigenziale  da  inquadrare   nell'Area   funzionari,
          posizione economica F1, di cui 25 unita' da destinare  agli
          uffici del Dipartimento delle  finanze  -  Direzione  della
          giustizia tributaria e 25 unita' da destinare al  Consiglio
          di presidenza della giustizia tributaria; 
                  c) per gli anni 2023 e 2024, 75 unita' di personale
          non  dirigenziale  da  inquadrare   nell'Area   funzionari,
          posizione  economica  F1,  e  50  unita'  di  personale  da
          inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da
          destinare  agli  uffici  di  segreteria  delle   corti   di
          giustizia tributaria. 
                12. - 15. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  66,  comma  9-bis,
          del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  25  giugno  2008,  n.  147,  S.O.  n.   152,   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133: 
                «Art. 66 (Turn over). - 1.-9. Omissis. 
                9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
                10.-14. Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  287,
          lettere d) ed e), della citata legge 27 dicembre  2017,  n.
          205: 
                «Omissis 
                287. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
          e di controllo del territorio e  di  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica, connessi,  in  particolare,  alle
          esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonche'
          i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di
          lotta attiva agli incendi boschivi, fermo  restando  quanto
          previsto   dagli   articoli   703   e   2199   del   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di
          cui all'articolo 66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per
          un contingente massimo  di  7.394  unita'  delle  Forze  di
          polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  nel
          limite della dotazione organica, in aggiunta alle  facolta'
          assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   nei
          rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal  1°  ottobre  di
          ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo  di  cui
          al comma 299, per un numero massimo di: 
                  a). - c). Omissis; 
                  d) 2.114 unita' per l'anno 2021, di cui  551  nella
          Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei  carabinieri,  325  nel
          Corpo della guardia di finanza, 237 nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria e 383 nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco; 
                  e) 2.118 unita' per l'anno 2022, di cui  552  nella
          Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei  carabinieri,  325  nel
          Corpo della guardia di finanza, 238 nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria e 384 nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  381,
          lettere c), d) ed e), della citata legge 30 dicembre  2018,
          n. 145: 
                «Omissis 
                381. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
          e di controllo del territorio e  di  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica, connessi,  in  particolare,  alle
          esigenze di contrasto del terrorismo internazionale,  fermo
          restando quanto previsto dagli  articoli  703  e  2199  del
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          l'assunzione straordinaria di  un  contingente  massimo  di
          6.150 unita' delle Forze di  polizia,  comprensivo  di  362
          unita' della Polizia penitenziaria di  cui  al  comma  382,
          lettera  a),  del  presente  articolo,  nel  limite   della
          dotazione organica, in aggiunta alle facolta'  assunzionali
          previste  a  legislazione  vigente,  nei  rispettivi  ruoli
          iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun  anno,  entro
          il limite di spesa di cui al comma  384  e  per  un  numero
          massimo di: 
                  a). - b). Omissis; 
                  c) 1.143 unita' per l'anno 2021, di cui  389  nella
          Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei  carabinieri,  227  nel
          Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo  di  polizia
          penitenziaria; 
                  d) 1.143 unita' per l'anno 2022, di cui  389  nella
          Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei  carabinieri,  227  nel
          Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo  di  polizia
          penitenziaria; 
                  e) 1.139 unita' per l'anno 2023, di cui  387  nella
          Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei  carabinieri,  225  nel
          Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo  di  polizia
          penitenziaria. 
                Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  19,  comma  1,
          lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni,  nonche'  di   innovazione   tecnologica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2019,  n.
          305,  e  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 2020, n. 8: 
                «Art. 19 (Assunzioni  straordinarie  nelle  Forze  di
          polizia). -  1.  Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di
          prevenzione  e  di  controllo  del  territorio,  di  tutela
          dell'ordine    e    della     sicurezza     pubblica     ed
          economico-finanziaria,  connessi,  in   particolare,   alle
          esigenze  di  contrasto  del   terrorismo   internazionale,
          nonche' l'efficienza degli istituti  penitenziari  e  delle
          attivita'  di  controllo  dell'esecuzione  penale  esterna,
          fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e  2199
          del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          l'assunzione straordinaria di  un  contingente  massimo  di
          2.319 unita' delle  Forze  di  polizia,  nel  limite  della
          dotazione organica, in aggiunta alle facolta'  assunzionali
          previste  a  legislazione  vigente,  nei  rispettivi  ruoli
          iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun  anno,  entro
          il limite di spesa di cui  al  comma  2  e  per  un  numero
          massimo di: 
                  a) settantotto unita' per l'anno 2021, di cui venti
          nella Polizia di Stato, venti  nell'Arma  dei  carabinieri,
          venti nel Corpo della guardia di  finanza  e  diciotto  nel
          Corpo della polizia penitenziaria; 
                  b) settantotto unita' per l'anno 2022, di cui venti
          nella Polizia di Stato, venti  nell'Arma  dei  carabinieri,
          venti nel Corpo della guardia di  finanza  e  diciotto  nel
          Corpo di polizia penitenziaria; 
                  c) seicentosettanta unita' per l'anno 2023, di  cui
          duecentosessanta nella  Polizia  di  Stato,  centocinquanta
          nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia
          di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria; 
                  d). -e). Omissis. 
                2.-6.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  984,
          lettere a), b) e c), della citata legge 30  dicembre  2020,
          n. 178 (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2021 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2021-2023): 
                «Omissis 
                984. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
          e  di  controllo  del   territorio,   nonche'   di   tutela
          dell'ordine    e    della     sicurezza     pubblica     ed
          economico-finanziaria,   connessi    anche    all'emergenza
          sanitaria da COVID-19, nonche' l'efficienza degli  istituti
          penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli
          703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  autorizzata,
          con apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o con le modalita' di cui all'articolo  66,  comma
          9-bis,  del  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133,  l'assunzione  straordinaria  di  un   contingente
          massimo di 4.535 unita' delle Forze di polizia, nel  limite
          della  dotazione  organica,  in  aggiunta   alle   facolta'
          assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   nei
          rispettivi ruoli iniziali, non  prima  del  1°  ottobre  di
          ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma  985
          del presente articolo e per un numero massimo di: 
                  a) 800 unita' per l'anno 2021, di  cui  600  unita'
          nel Corpo della guardia di finanza e 200 unita'  nel  Corpo
          di polizia penitenziaria; 
                  b) 500 unita' per l'anno 2022, di  cui  300  unita'
          nel Corpo della guardia di finanza e 200 unita'  nel  Corpo
          di polizia penitenziaria; 
                  c) 1.160 unita' per l'anno 2023, di cui 300  unita'
          nella  Polizia  di  Stato,   200   unita'   nell'Arma   dei
          carabinieri, 150 unita' nel Corpo della guardia di  finanza
          e 510 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; 
                  d). -e). Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 961-bis
          a  961-septies,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2022 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2022-2024),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2021,  n.
          310, S.O. n. 49: 
                «Omissis 
                961-bis.  Per  le  esigenze  di  potenziamento  degli
          organici della Polizia di Stato: 
                  a) la tabella A allegata al decreto del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,  e'  sostituita
          dalla  tabella  A  di  cui  all'allegato  10  annesso  alla
          presente legge; 
                  b) la tabella A allegata al decreto del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  337,  e'  sostituita
          dalla  tabella  A  di  cui  all'allegato  11  annesso  alla
          presente legge; 
                  c)  alla  tabella  A  allegata   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  338,  nella
          colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga  relativa
          alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo  la
          parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a  decorrere
          dal 31 dicembre 2025)"; 
                  d) le modifiche alle dotazioni  organiche  previste
          per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di
          vice questore  aggiunto  ai  sensi  della  lettera  a)  del
          presente comma sono  effettuate  gradualmente,  nei  limiti
          degli stanziamenti di bilancio di cui  al  comma  961,  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con   cui   e'
          conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022,  il  piano
          programmatico pluriennale adottato, ai sensi  dell'articolo
          2, comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo
          29  maggio  2017,  n.  95,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno 20  maggio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 154 del 30 giugno  2021.  Nello  stesso  piano
          programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare
          ai sensi  del  primo  periodo  della  presente  lettera  e'
          riportato, altresi', il complesso delle modificazioni delle
          dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c). 
                961-ter.  Per  le  esigenze  di  potenziamento  degli
          organici   dell'Arma    dei    carabinieri,    al    codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo   2010,   n.   66,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 800: 
                    1) al comma 1, la parola: "4.204"  e'  sostituita
          dalla seguente: "4.537"; 
                    2) al comma 4, la parola: "60.617" e'  sostituita
          dalla seguente: "60.653"; 
                  b)  all'articolo   666,   comma   3,   la   parola:
          "ventinovesimo"    e'    sostituita     dalla     seguente:
          "ventiseiesimo"; 
                  c) l'articolo 823 e' sostituito dal seguente: 
                    "Art.  823   (Organici   dei   generali   e   dei
          colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per  i
          gradi di generale e colonnello sono le seguenti: 
                    a) generali di corpo d'armata: 11; 
                    b) generali di divisione: 29; 
                    c) generali di brigata: 96; 
                    d) colonnelli: 538"; 
                  d) con efficacia a decorrere dal 1°  gennaio  2022,
          lo specchio B del quadro I della tabella  4  e'  sostituito
          dallo specchio B del  quadro  I  della  tabella  4  di  cui
          all'allegato 12 annesso alla presente legge; 
                  e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella  4
          e' inserito lo specchio B-bis del quadro I della tabella  4
          di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge; 
                  f) lo specchio C del quadro I della  tabella  4  e'
          sostituito dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di
          cui all'allegato 14 annesso alla presente legge; 
                  g) con efficacia a decorrere dal 1°  gennaio  2022,
          dopo lo specchio  A  del  quadro  II  della  tabella  4  e'
          inserito lo specchio A-bis del quadro II della tabella 4 di
          cui all'allegato 15 annesso alla presente legge; 
                  h) lo specchio B del quadro II della tabella  4  e'
          sostituito dallo specchio B del quadro II della  tabella  4
          di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge; 
                  i) con efficacia a decorrere dal 1°  gennaio  2022,
          lo specchio B del quadro III della tabella 4 e'  sostituito
          dallo specchio B del quadro III  della  tabella  4  di  cui
          all'allegato 17 annesso alla presente legge; 
                  l) lo specchio C del quadro III della tabella 4  e'
          sostituito dallo specchio C del quadro III della tabella  4
          di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge; 
                  m) i  commi  2  e  3  dell'articolo  2211-bis  sono
          sostituiti dai seguenti: 
                    "2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al  31
          dicembre 2026, le consistenze  organiche  dei  ruoli  degli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri  sono  stabilite  dalla
          tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio Bbis),
          quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio B). 
                    3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino  al  31
          dicembre 2031, le consistenze  organiche  dei  ruoli  degli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri  sono  stabilite  dalla
          tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio Abis)
          e quadro III (specchio C)"; 
                  n) al comma 1 dell'articolo 828: 
                    1)    al    primo     periodo,     la     parola:
          "duecentosettantaquattro"  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "trecentonovantanove"; 
                    2)  alla  lettera  g),  la   parola:   "139"   e'
          sostituita dalla seguente: "244"; 
                    3) alla lettera i), la parola:  "sessantaquattro"
          e' sostituita dalla seguente: "ottantaquattro"; 
                  o) dopo l'articolo 828 e' inserito il seguente: 
                    "Art.  828-bis   (Contingente   per   la   tutela
          agroalimentare). -  1.  E'  costituito  un  contingente  di
          personale dell'Arma dei carabinieri, per un  totale  di  50
          unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico,
          per il potenziamento del Comando carabinieri per la  tutela
          agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il
          predetto contingente e' cosi' determinato: 
                    a) generali di brigata: 0; 
                    b) colonnelli: 0; 
                    c) tenenti colonnelli: 0; 
                    d) maggiori: 0; 
                    e) capitani: 0; 
                    f) ufficiali inferiori: 0; 
                    g) ispettori: 34; 
                    h) sovrintendenti: 0; 
                    i) appuntati e carabinieri: 16. 
                961-quater. Per le esigenze  di  potenziamento  degli
          organici della Guardia di finanza: 
                  a) con efficacia a decorrere dal 1°  gennaio  2022,
          la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al  decreto
          legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e'  sostituita  dalla
          tabella 1a di cui all'allegato  19  annesso  alla  presente
          legge; 
                  b) la tabella 1 di cui alla tabella  11.2  allegata
          al  decreto  legislativo  27  dicembre  2019,  n.  172,  e'
          sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato  20  annesso
          alla presente legge; 
                  c)  all'articolo  36,   comma   41,   del   decreto
          legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                    1)  al  primo  periodo,  la  parola:  "2027"   e'
          sostituita dalla seguente: "2029"; 
                    2)  al  terzo  periodo,  la  parola:  "2027"   e'
          sostituita dalla seguente: "2023"; 
                    3) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
          "Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al
          presente comma e' pari a due unita'"; 
                  d) alla tabella 4 allegata al  decreto  legislativo
          19  marzo  2001,  n.  69,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1) alla colonna 5, "Specialita' Amministrazione",
          il numero: "5" e' sostituito dal seguente: "6"; 
                    2) alla colonna "Organico", il numero:  "258"  e'
          sostituito dal seguente: "297"; 
                  e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
                    "1-ter. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  la
          consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605
          unita'. 
                961-quinquies.  La  tabella  A  allegata  al  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante  le  dotazioni
          organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita
          dalla  tabella  A  di  cui  all'allegato  21  annesso  alla
          presente legge. 
                961-sexies. Al fine  di  incrementare  i  servizi  di
          prevenzione,  di  controllo  del  territorio,   di   tutela
          dell'ordine    e    della     sicurezza     pubblica     ed
          economico-finanziaria,   di   contrasto   delle   attivita'
          criminali e di eventuali iniziative  terroristiche  nonche'
          di presidio e  controllo  delle  frontiere,  connessi,  tra
          l'altro, all'emergenza  umanitaria  in  corso  dovuta  alla
          grave crisi  internazionale  in  atto  in  Ucraina  e  allo
          svolgimento del Giubileo della Chiesa  cattolica  nell'anno
          2025,  oltreche'  per   implementare   l'efficienza   degli
          istituti penitenziari,  tenuto  anche  conto  delle  misure
          recate   dai   commi   961-bis,   961-ter,   961-quater   e
          961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo
          703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di
          cui all'articolo 66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  autorizzata  l'assunzione
          straordinaria di  un  contingente  massimo  di  complessive
          1.574 unita' delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al
          2055, in  aggiunta  alle  ordinarie  facolta'  assunzionali
          previste  a  legislazione  vigente  e  non  prima  del   1°
          settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione  di  cui
          alla seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                961-septies. Al fine di  incrementare  i  servizi  di
          soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva
          agli incendi boschivi: 
                  a)  e'  autorizzata,  in  aggiunta  alle   facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente,  l'assunzione
          straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di
          un contingente massimo di 95 unita', di cui 65  unita'  nei
          ruoli  iniziali  del   personale   che   espleta   funzioni
          specialistiche e 30 unita' nei ruoli iniziali dei direttivi
          che espletano funzioni tecnico-professionali,  a  decorrere
          dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione
          del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di: 
                    1) 9 unita' per l'anno 2022  nel  ruolo  iniziale
          dei direttivi tecnico-professionali; 
                    2) 8 unita' per l'anno 2023  nel  ruolo  iniziale
          dei direttivi tecnico-professionali; 
                    3) 28 unita' per l'anno 2024, di  cui  13  unita'
          nel ruolo iniziale dei direttivi  tecnico-professionali,  7
          unita' nel ruolo iniziale dei piloti di  aeromobile  vigile
          del fuoco e 8 unita' nel ruolo iniziale  degli  specialisti
          di aeromobile vigile del fuoco; 
                    4) 4 unita' per l'anno 2025, di cui 2 unita'  nel
          ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco  e
          2 unita' nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile
          vigile del fuoco; 
                    5) 13 unita' per l'anno 2026, di cui 7 unita' nel
          ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco  e
          6 unita' nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile
          vigile del fuoco; 
                    6) 7 unita' per l'anno 2029  nel  ruolo  iniziale
          degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco; 
                    7) 6 unita' per l'anno 2031, di cui 2 unita'  nel
          ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco  e
          4 unita' nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile
          vigile del fuoco; 
                    8) 20 unita' per l'anno 2032, di  cui  15  unita'
          nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e
          5 unita' nel ruolo iniziale  dei  sommozzatori  vigili  del
          fuoco; 
                  b) in conseguenza  delle  assunzioni  di  cui  alla
          lettera a), la dotazione organica dei rispettivi  ruoli  di
          cui alla tabella  A  allegata  al  decreto  legislativo  13
          ottobre  2005,  n.  217,  e'  incrementata  di  un   numero
          corrispondente di unita'; 
                  c)  per   il   personale   che   espleta   funzioni
          specialistiche di cui alla lettera  a),  la  copertura  dei
          posti portati in aumento  nella  dotazione  organica  delle
          qualifiche iniziali di  pilota  di  aeromobile  vigile  del
          fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco  e  di
          sommozzatore vigile del  fuoco  avviene,  prioritariamente,
          mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli
          articoli 33, 34 e 52 del  decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217; 
                  d) qualora ad esito delle procedure concorsuali  di
          cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle
          qualifiche iniziali di  pilota  di  aeromobile  vigile  del
          fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco  e  di
          sommozzatore  vigile  del  fuoco  puo'  avvenire   mediante
          procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli  32  e
          51  del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217.
          Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione
          organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze  di
          cui alla lettera a), di un  numero  equivalente  di  unita'
          nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; 
                  e) la copertura dei posti portati in aumento  nella
          qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco,  di  cui  al
          presente  comma,  avviene  mediante   procedura   selettiva
          interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente  e'  autorizzata,
          nel   limite   della   dotazione   organica,   l'assunzione
          straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di
          complessive 15 unita' nella qualifica  iniziale  del  ruolo
          dei vigili del fuoco.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 7, 8,  9,
          10 e 12, lettera a), e comma 25, del  citato  decreto-legge
          22 aprile 2023, n. 44: 
                «Art. 15 (Disposizioni  per  il  potenziamento  e  la
          rideterminazione degli organici delle Forze  di  polizia  e
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia  di
          finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
          alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1. -
          6. Omissis. 
                7. Per le esigenze di  potenziamento  degli  organici
          dell'Arma  dei  carabinieri,  al  codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 800: 
                    1) al comma 2, le parole:  "30.956  unita'"  sono
          sostituite dalle seguenti: "30.975 unita'"; 
                    2) al comma 4, le parole:  "60.653  unita'"  sono
          sostituite dalle seguenti: "60.959 unita'"; 
                  b) all'articolo 829, comma 1: 
                    1)  all'alinea,  le  parole:  "94  unita'"   sono
          sostituite dalle seguenti: "124 unita'"; 
                    2)  la  lettera  b-bis)   e'   sostituita   dalla
          seguente: "b-bis) ispettori: 103"; 
                    3)  dopo  la  lettera  b-bis),  e'  aggiunta   la
          seguente: "b-ter) appuntati e carabinieri: 3".70 
                8. Per incrementare  i  servizi  di  prevenzione,  di
          controllo del territorio, di  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza  pubblica  e   di   contrasto   delle   attivita'
          criminali,   l'Arma   dei   carabinieri   e'    autorizzata
          all'assunzione straordinaria, in  aggiunta  alle  ordinarie
          facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,  di
          un contingente massimo di complessive 371  unita'  come  di
          seguito indicato: 
                  a) non prima del 1° settembre 2023,  n.  16  unita'
          nella categoria ufficiali, ruolo tecnico; 
                  b) non prima del 1° settembre 2023,  n.  27  unita'
          nel ruolo ispettori del contingente  per  la  tutela  della
          salute; 
                  c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unita' nel
          ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela
          della salute; 
                  d) non prima del 1° settembre 2023,  n.  19  unita'
          nel ruolo ispettori; 
                  e) non prima del 1° settembre 2023, n.  306  unita'
          nel ruolo appuntati e carabinieri.70 
                9.   Agli   oneri   assunzionali   derivanti    dalle
          disposizioni di cui al comma 8, pari a euro  2.811.991  per
          l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a
          euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per
          l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a
          euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per
          l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a
          euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per
          l'anno 2032 e pari a  euro  18.642.097  annui  a  decorrere
          dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
                10. Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
          previsioni di cui al comma  8,  pari  a  euro  828.567  per
          l'anno 2023 e a euro 259.700 annui  a  decorrere  dall'anno
          2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
                11. Omissis. 
                12. Per incrementare i  servizi  di  prevenzione,  di
          controllo del territorio, di  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza  pubblica  e   di   contrasto   delle   attivita'
          criminali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato
          all'assunzione straordinaria, in  aggiunta  alle  ordinarie
          facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,  di
          un contingente massimo di complessive 289  unita'  come  di
          seguito indicato: 
                  a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55  unita'  nel
          ruolo appuntati e finanzieri; 
                  b).-d). Omissis. 
                13. - 24. Omissis. 
                25. Al fine di potenziare il Servizio  sanitario  del
          Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per  l'anno
          2023, l'assunzione straordinaria di complessive  10  unita'
          di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie
          facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non
          prima del 1° luglio 2023. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
          spesa di 246.559 euro nel  2023,  554.047  euro  nel  2024,
          565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275  euro
          nel 2027, 576.275 euro nel 2028,  576.275  euro  nel  2029,
          576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981  euro
          nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033  e,  per
          le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e
          di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024. 
                26. - 36. Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  comma  5,  e
          dell'articolo  16-septies,  comma  2,   lettera   c),   del
          decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146  (Misure  urgenti  in
          materia economica e fiscale, a  tutela  del  lavoro  e  per
          esigenze   indifferibili),   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale  21  ottobre  2021,  n.  252,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: 
                «Art.  13  (Disposizioni  in  materia  di  salute   e
          sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1.- 4. Omissis. 
                5. Al fine di ripianare i  propri  livelli  di  forza
          organica,  l'Arma  dei  carabinieri   e'   autorizzata   ad
          assumere, in deroga alle ordinarie  facolta'  assunzionali,
          un corrispondente numero di unita' di personale,  ripartite
          in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45 unita'  del  ruolo
          appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022.
          A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro  658.288  per
          l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623
          per l'anno 2024,  euro  4.544.998  per  l'anno  2025,  euro
          4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno  2027,
          euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal  2028  al  2031,
          euro 4.766.424 per l'anno 2032 e  euro  4.846.170  annui  a
          decorrere dall'anno 2033. 
                6. Omissis.». 
                «Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas
          e del servizio sanitario  della  Regione  Calabria).  -  1.
          Omissis. 
                2.  In  ottemperanza  alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 168 del 23  luglio  2021  e  al  fine  di
          concorrere  all'erogazione  dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della
          direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
          piano di  rientro  dei  disavanzi  sanitari  della  Regione
          Calabria: 
                  a).-b). Omissis; 
                  c) dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2024, la Guardia  di  finanza,  nell'ambito  delle  proprie
          funzioni, collabora con  le  unita'  operative  semplici  e
          complesse deputate al  monitoraggio  e  alla  gestione  del
          contenzioso, disponendo l'impiego di un  contingente  di  5
          ispettori per ciascuno degli enti di cui  all'articolo  19,
          comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  23  giugno
          2011,  n.  118,  del  servizio  sanitario   della   Regione
          Calabria. Le modalita' operative della collaborazione  sono
          definite  nell'ambito  del  protocollo  d'intesa   previsto
          dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2020, n. 181. Per le finalita' di cui alla presente lettera
          e per le ulteriori esigenze connesse  all'assolvimento  dei
          compiti di  polizia  economico-finanziaria  nell'ambito  di
          analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del
          ruolo ispettori della Guardia di finanza e' incrementata di
          quarantacinque unita', di cui e'  autorizzata  l'assunzione
          straordinaria,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali
          previste a legislazione vigente  e  fermo  restando  quanto
          previsto   dagli   articoli   703   e   2199   del   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66,  con  decorrenza  non  anteriore  al  1°
          dicembre 2022. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della
          presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022,  euro
          1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno  2024,
          euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904  per  l'anno
          2026 ed euro  2.608.033  a  decorrere  dall'anno  2027,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                  c-bis.-g). Omissis. 
                3. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 662, 666 e
          667, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.  n.
          43: 
                «Omissis 
                662.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito  un  fondo,  con
          una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di  95
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2024  e  2025,  di
          117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959  euro  per
          l'anno 2027,  di  121.459.388  euro  per  l'anno  2028,  di
          122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410  euro  per
          l'anno 2030,  di  122.836.497  euro  per  l'anno  2031,  di
          123.523.497 euro per l'anno  2032  e  di  125.797.593  euro
          annui   a   decorrere   dall'anno   2033,   destinato    al
          finanziamento  di  assunzioni,  in  deroga  alle  ordinarie
          facolta'  assunzionali,  con  correlato   incremento,   ove
          necessario, delle dotazioni organiche, di  personale  delle
          Forze di polizia a ordinamento  civile  e  militare  e  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  assicurando  il
          rispetto   del   principio   di   equiordinazione,   e   al
          finanziamento delle correlate  spese  di  funzionamento  in
          misura  non  superiore  al  5  per  cento  delle   predette
          disponibilita' annuali. All'attuazione del  presente  comma
          si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie,
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, sentiti  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro
          della difesa e il Ministro della giustizia. 
                Omissis 
                666. Per le esigenze di potenziamento del contingente
          di  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  per  la  tutela
          agroalimentare,    all'articolo    828-bis    del    codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo   2010,   n.   66,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1: 
                    1)  all'alinea,  le  parole:  "50  unita'"   sono
          sostituite dalle seguenti: "170 unita'"; 
                    2) alla lettera g), le  parole:  "ispettori:  34"
          sono sostituite dalle seguenti: "ispettori: 110"; 
                    3) alla  lettera  i),  le  parole:  "appuntati  e
          carabinieri: 16" sono sostituite dalle seguenti: "appuntati
          e carabinieri: 60"; 
                  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
                    "1-bis.   Sono    a    carico    del    Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste gli oneri connessi al trattamento  economico,  alla
          motorizzazione, all'accasermamento,  al  casermaggio  e  al
          vestiario". 
                667. Per le finalita' di  cui  al  comma  666,  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  703  del  codice
          dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   citato   decreto
          legislativo n.  66  del  2010,  con  apposito  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di
          cui all'articolo 66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  autorizzata  l'assunzione
          straordinaria di un contingente massimo di complessive  120
          unita', a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle
          ordinarie facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
          vigente, secondo la seguente ripartizione: 
                  a) ruolo ispettori: 76 unita'; 
                  b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi  10-bis  e
          10-ter, della legge 8 agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del
          sistema  pensionistico   obbligatorio   e   complementare),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
          S.O. n.101, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   3   (Disposizioni    diverse    in    materia
          assistenziale e previdenziale). - 1.-10. Omissis. 
                10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per
          i fondi per i trattamenti di previdenza, i  trattamenti  di
          fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati
          dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, i termini di  prescrizione  di  cui  ai
          commi  9  e  10,  riferiti  agli  obblighi  relativi   alle
          contribuzioni  di  previdenza  e  di   assistenza   sociale
          obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al  31
          dicembre 2019, non si applicano fino al 31  dicembre  2024,
          fatti salvi gli effetti  di  provvedimenti  giurisdizionali
          passati  in  giudicato  nonche'  il  diritto  all'integrale
          trattamento pensionistico del lavoratore. 
                10-ter.  Le  pubbliche  amministrazioni  di  cui   al
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  in  deroga  ai
          commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino
          al  31  dicembre  2024,   agli   obblighi   relativi   alla
          contribuzione  di  previdenza  e  di   assistenza   sociale
          obbligatoria  dovuta  alla   Gestione   separata   di   cui
          all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge  8  agosto
          1995, n. 335,  in  relazione  ai  compensi  erogati  per  i
          rapporti di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  e
          figure  assimilate.  Sono  fatti  salvi  gli   effetti   di
          provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. 
                11. - 28. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  4,  del
          decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228   (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  termini  legislativi),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  2021,   n.   309,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio
          2022, n. 15, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Proroga di termini in materie di  competenza
          del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali).  -
          1.-3. Omissis. 
                4.  Le  disposizioni  di  cui  ai   commi   8   e   9
          dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
          si  applicano  fino  al  31  dicembre  2024  agli  obblighi
          relativi alle contribuzioni di previdenza e  di  assistenza
          sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3
          della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  come  modificato  dal
          comma 3 del  presente  articolo,  e  al  comma  10-ter  del
          medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto
          dal comma 3 del  presente  articolo.  Non  si  fa  luogo  a
          rimborso di quanto gia' versato. 
                5.- 8-quinquies.Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O. n. 98: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1.-13. Omissis. 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                15.-138. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 317, della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «Omissis 
                317.  Al  fine  di  potenziare   l'attuazione   delle
          politiche  ambientali  e  di  perseguire  un'efficiente  ed
          efficace gestione delle risorse  pubbliche  destinate  alla
          tutela  dell'ambiente,  anche  allo  scopo   di   prevenire
          l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione  e
          di superare quelle in corso, il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  per  il  triennio
          2019-2021207,  e'  autorizzato   ad   assumere,   a   tempo
          indeterminato, anche in sovrannumero  con  assorbimento  in
          relazione alle cessazioni del personale di ruolo,  mediante
          apposita  procedura  concorsuale  pubblica  per  titoli  ed
          esami,  un  contingente  di   personale   di   350   unita'
          appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di  50
          unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
          E'   parimenti    autorizzata    l'assunzione    a    tempo
          indeterminato,  mediante  apposita  procedura   concorsuale
          pubblica  per  titoli  ed  esami,  di  un  contingente   di
          personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
          non generale, di complessive  20  unita',  con  riserva  di
          posti non superiore  al  50  per  cento  al  personale  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  la
          dotazione organica  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, di  cui  alla  tabella  4
          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  22  gennaio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata  di  20
          posizioni di livello dirigenziale non  generale  e  di  300
          unita'  di  personale  non   dirigenziale.   Il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          fatto salvo quanto  stabilito  dall'articolo  8,  comma  1,
          della  legge  8  luglio  1986,  n.   349,   provvede   alla
          progressiva riduzione delle convenzioni  stipulate  per  le
          attivita' di assistenza e di supporto tecnico-specialistico
          e operativo in materia ambientale, nella misura fino al  10
          per cento nell'anno 2026, fino al 20  per  cento  nell'anno
          2027, fino al 50 per cento nell'anno 2028, fino al  70  per
          cento nell'anno 2029 e del 100 per  cento  nell'anno  2030,
          avendo  come  riferimento  il  totale   delle   convenzioni
          vigenti, per le medesime attivita', nell'anno 2018. I bandi
          per  le  procedure   concorsuali   definiscono   i   titoli
          valorizzando l'esperienza lavorativa in materia  ambientale
          nell'ambito  della  pubblica  amministrazione.  Agli  oneri
          derivanti dalle assunzioni di cui al  presente  comma,  nel
          limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663  per  l'anno
          2019,  ad  euro  14.956.400  per  l'anno  2020  e  ad  euro
          19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede  a
          valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma
          365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
          rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente  articolo.
          Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di
          cui al presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          800.000 per l'anno 2019.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere  ad
          eventuali  sopravvenute  maggiori  esigenze  di  spese  per
          acquisto  di  beni  e  servizi,  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17-octies, comma 3,
          del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80: 
                «Art.  17-octies  (Misure  di   accelerazione   delle
          attivita' dei commissari in materia  ambientale).  -  1.-2.
          Omissis. 
                3. Per l'attuazione del comma 2, il  Ministero  della
          transizione ecologica e'  autorizzato  per  l'anno  2021  a
          reclutare,   con   le   modalita'   semplificate   di   cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n.  76,  nonche'  anche  mediante  scorrimento  di  vigenti
          graduatorie di concorsi pubblici, con contratto  di  lavoro
          subordinato a  tempo  determinato,  di  durata  complessiva
          anche superiore a trentasei mesi e comunque non  successiva
          al  31   dicembre   2026,   un   contingente   massimo   di
          centocinquanta  unita'   da   inquadrare   nell'Area   III,
          posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da
          assegnare funzionalmente ai commissari di cui  al  comma  2
          sulla base della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis. 
                4.-8. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  18-bis,
          del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198  (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  termini  legislativi),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  2022,   n.   303,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2023, n. 14, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1.-18. Omissis. 
                18-bis. Il Ministero della  cultura  e'  autorizzato,
          entro  il  30  giugno  2024,  mediante  scorrimento   della
          graduatoria finale di merito  del  concorso  pubblico,  per
          esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non
          dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella  II
          Area, posizione  economica  F2,  profilo  professionale  di
          assistente  alla  fruizione,   accoglienza   e   vigilanza,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          63 del 9 agosto 2019, come successivamente  modificato  con
          provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
          speciale, n. 53 del 6 luglio 2021, ad assumere fino  a  750
          unita'  di  personale  a  valere  sulle  vigenti   facolta'
          assunzionali.  In  ragione  dell'entrata  in   vigore   del
          contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
          Comparto funzioni centrali per il  triennio  2019-2021,  le
          unita' di personale reclutate mediante  lo  scorrimento  di
          graduatoria  di  cui  al  primo  periodo  sono   inquadrate
          nell'Area degli assistenti, corrispondente alla  previgente
          II Area. 
                18-ter-22-quinquies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  27-bis,
          del  citato  decreto-legge  30  dicembre   2021,   n.   228
          (Disposizioni urgenti in materia di  termini  legislativi),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1.-27. Omissis. 
                27  bis.  Al  fine   di   rafforzare   la   capacita'
          amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure
          e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti
          previsti dal PNRR, nonche' di  ridurre  il  precariato,  la
          regione Calabria,  negli  anni  2022,  2023  e  2024,  puo'
          avviare procedure selettive per l'assunzione  di  personale
          non dirigenziale a  tempo  indeterminato,  a  valere  sulle
          risorse di cui al secondo periodo,  anche  in  soprannumero
          riassorbibile,    anche    valorizzando    le    esperienze
          professionali maturate dal  personale  in  servizio  presso
          l'Azienda Calabria Lavoro, che ha gia'  prestato  attivita'
          lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della
          medesima  Azienda,  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
          determinato o di collaborazione coordinata e  continuativa.
          A tal fine e' autorizzato  il  trasferimento  alla  regione
          Calabria di 5 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  di  10
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Le
          procedure  selettive  di  cui   al   primo   periodo   sono
          organizzate,  per  figure   professionali   omogenee,   dal
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione  Formez  PA.
          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  5  milioni
          di euro per l'anno 2022 e a 10  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2023,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 365, lettera b), della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le  finalita'  di
          cui al presente comma, le risorse di cui al quarto  periodo
          non ancora utilizzate nel  quadro  dell'applicazione  della
          medesima disposizione possono essere assegnate  all'Azienda
          Calabria  Lavoro  ovvero  all'Agenzia  regionale   per   le
          politiche  attive  del  lavoro   -   ARPAL   Calabria   per
          l'attivazione  di  procedure  di  stabilizzazione  volte  a
          ridurre il precariato,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dalla legislazione vigente. 
                28.- 28-septies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
                «Omissis. 
                200.  Al  fine  di  garantire  il  servizio   sociale
          professionale  come  funzione  fondamentale   dei   comuni,
          secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  14,  comma   27,
          lettera g),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e, contestualmente, i servizi di  cui  all'articolo
          7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.
          147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui
          all'articolo 7, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo
          attribuite a ciascun ambito  territoriale,  possono  essere
          effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di
          lavoro a tempo  determinato,  fermo  restando  il  rispetto
          degli obiettivi del pareggio  di  bilancio,  in  deroga  ai
          vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del citato  decreto-legge  n.  78
          del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
          del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296. 
                Omissis.».